Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 marzo 1957, n.361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l’interno;

 

Decreta:

 

È approvato l’unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l’interno.

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

 

GRONCHI

                                                SEGNI - TAMBRONI

 

Visto, il Guardasigilli: MORO

 

 

 

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(omissis)

 

TITOLO II

ELETTORATO

(omissis)

 

CAPO II

Eleggibilità

(omissis)

 

Art.10

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8)

 

Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi , quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura.