Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 marzo 1957, n.361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l’interno;
Decreta:
È approvato l’unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l’interno.
Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli:
MORO
Testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(omissis)
TITOLO II
ELETTORATO
(omissis)
CAPO
II
Eleggibilità
(omissis)
Art.10
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8)
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi , quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura.